domenica 8 giugno 2008

A scuola con Kaeel 2: Calunnia, ingiuria e diffamazione

Eccoci alla seconda puntata della nuova rubrica "a scuola con Kaeel".
In questo numero ci occuperemo di calunnia, ingiuria e diffamazione.
Spesso leggo questi termini usati a sproposito, come spesso vedo calunniare, ingiuriare e diffamare persone che conosco, senza che chi compia le 3 azioni di cui sopra se ne renda conto.
Certamente ciò è dovuto alla non conoscenza di tali definizioni, quindi vediamo di colmare tale lacuna.
Anche qui, mi permetto di evidenziare in grassetto le parti importanti.
Forse, se mi andrà, aggiungerò qualche commento in corsivo, ma ancora non lo so.
Le fonti sono indicate direttamente sui link. Anche in questo caso tutto è tratto da Wikipedia.

CALUNNIA
La calunnia è il reato previsto dall'articolo 368 del codice penale italiano, ai sensi del quale:

"chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni."

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un`altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo

COMMENTO: Come dicevo sopra, questa è una delle prime parole che vengono utilizzate spesso a sproposito. Anche se la spiegazione di cui sopra è ristretta all'ambiente giudiziario (reato di calunnia), più in generale, si può parlare di calunnia ogni volta che si accusa qualcuno di qualcosa, pur sapendo che egli è innocente.
Sinceramente, non saprei cosa succede quando uno si auto-convince della colpevolezza di qualcun altro, per poi, appunto, calunniarlo... Ma qui suppongo andremmo troppo fuori tema.


DIFFAMAZIONE
La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

La norma, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria previsto dall'articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente. Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa.

L'assenza del soggetto passivo si deduce dall'inciso fuori dei casi indicati nell'articolo precedente.

Per aversi comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la comunicazione avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno tuttavia compresi gli eventuali concorrenti nel reato. È opinione prevalente in dottrina che la comunicazione diffamatoria possa avvenire a soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi in tal caso il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona.

COMMENTO: L'articolo, poi, prosegue, spiegando quando si può parlare di diffamazione a mezzo stampa, cosa la legge considera diffamazione e cosa no. Vorrei far notare solo una cosa, però: abbiamo DIFFAMAZIONE ogni volta che noi scriviamo qualcosa di offensivo nei confronti di qualcuno, senza dare a questi la possibilità di difendersi dalle accuse/ingiurie a lui mosse.
Questo significa, ad esempio, che se io offendo un'altra persona di fronte ad altre persone ed impedisco a questa persona di dare la sua versione dei fatti in un confronto pubblico con le persone che hanno letto/ascoltato il contenuto della diffamazione, oltre a comportarmi da persona ridicola, commetto un reato.


INGIURIA
L'ingiuria, in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale ai sensi del quale: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

COMMENTO: Come vedete, la differenza fra ingiuria e diffamazione è che la prima, per avvenire, prevede la presenza della persona offesa. Ritengo interessante l'approfondimento su ritorsione e provocazione, che era scritto subito sotto

RITORSIONE E PROVOCAZIONE
Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale: Nei casi preveduti dall'art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.


La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

Il primo comma configura la cosiddetta ritorsione, causa di non punibilità speciale per il delitto di ingiuria che trova verosimilmente fondamento in ragioni di opportunità legislativa che inducono lo Stato a rinunciare a punire uno o entrambi gli offensori per comportamenti di uguale o simile gravità.


Il secondo comma configura invece la cosiddetta provocazione, comune sia all'ingiuria che alla diffamazione, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.

Ai sensi dell'art 596 del codice penale l'autore dell'ingiuria non è ammesso a provare la verità dei fatti (exceptio veritatis) se non in casi espressamente previsti.

COMMENTO: Cioè... Se io ed un'altra persona ci offendiamo a vicenda, molto probabilmente nessuno dei due sarà sanzionato per ingiuria. Analogamente, se provochiamo una persona e questa ci ingiuria perché abbiamo commesso un'ingiustizia ad esempio nei suoi confronti, perdiamo ogni diritto (come penso sia giusto che sia). Una implicazione interessante di tutto ciò è che, ad esempio, il licenziamento di un dipendente non può avvenire per giusta causa se questi offende il proprio titolare dopo che questi gli si è rivolto con un’espressione lesiva della sua dignità e della sua personalità morale.

2 commenti:

  1. Vi pongo il mio caso (in poche parole): chiamo un amico con la sua ditta edile per la ristrutturazione di casa mia, i lavori sono svolti male e la contabilità falsificata (da perizia del mio geometra), il mio geometra contesta i lavori, la ditta contesta il geometra, io prendo un avvocato che mi fa fermare i lavori e richiedere intervento ctu, perizia ctu da ragione al mio geometra, la ditta non ne vuole sapere e fa ingiunzione di pagamento, mio avvocato fa opposizione che annulla ingiunzione, il mio amico mi querela perchè a suo dire l'ho diffamato avendone parlato con comuni amici del modo con cui si è comportato nei miei confronti, ora io ribatto con qurela per calunnia. MA MI DOMANDO: IN CHE MONDO VIVIAMO MAI! SALUTI DA DD

    RispondiElimina
  2. Non sono un avvocato, ma m'ero informato riguardo 'sti temi perché c'erano un paio di conoscenze che stavano utilizzando questi termini a sproposito.

    Che dire... Direi che si tratta di un bel giro; il paradiso degli avvocati, insomma ;)
    In bocca al lupo per eventuali cause ancora in piedi e grazie per la visita :)

    K.

    RispondiElimina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...